Albania: aspetti normativi e legislativi – Aggiornamenti

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Gli scambi sono regolamentati dal Codice doganale albanese. La Direzione generale delle dogane è l’Istituzione preposta all’attività doga­nale. La legislazione albanese è in linea con la normativa europea, in base alla quale la nomenclatura della merce cambia ogni anno secondo le richie­ste della WTO e degli Accordi di Libero Scambio. Le dogane albanesi utilizzano l’Automatic System for Custom Data (ASYCUDA), un metodo che consente procedure più veloci e trasparenti. L’Albania è inoltre membro della World Customs Organization dall’agosto del 1992, della Con­venzione di Johannesburg sul soste­gno reciproco in materia doganale e della Convenzione di Nairobi sulla prevenzione delle violazioni delle regole doganali. L’Albania fa parte inoltre dell’Accordo di Libero Scambio dell’Europa Centrale (CEFTA 2006) insieme alla FYROM (ex Repubblica jugoslava della Macedonia), Montenegro, Kosovo, Moldavia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina. L’accordo è conforme alle norme e procedure della WTO e dell’UE. Nel Dicembre 2009, l’Albania ha firmato anche un accordo di libero scambio con l’Associazione europea di libero scambio (EFTA) entrato in vigore per le parti il 1.11.2010.

L’Albania e l’UE hanno iniziato ad applicare l’accordo di libero scambio dal 1° dicembre 2006. Secondo questo accordo, l’Albania e l’UE hanno stabilito un approccio asimmetrico con riferimento all’apertura del mercato per i prodotti industriali e agricoli. Da parte sua l’UE garantisce una rapida apertura del suo mercato ai prodotti industriali e agricoli provenienti dall’Albania. L’Albania ha abolito interamente i dazi doganali sui prodotti industriali, nonché su di un numero molto limitato di prodotti sensibili di maggior consumo. Per questi ultimi prodotti, i dazi doganali sono stati ridotti del 20% del tariffario MFN (Most Favorite Nation) e a partire dal 1 dicembre del 2010, i dazi sono pari a zero. Tutti gli altri impegni in materia di tariffe e di altri aspetti del commercio dei prodotti agricoli, sono stati compiuti e riflettono pienamente le prescrizioni e la forma di liberalizzazione di cui all’accordo, come ad esempio: (i)completa abolizione dei dazi doganali su alcuni prodotti agricoli, sui prodotti agricoli lavorati così come sui prodotti della pesca; (ii) riduzione della tariffa MFN divisa in due periodi per un gruppo di prodotti; (iii) le importazioni nei limiti delle quote stabilite, senza dazi doganali. L’UE ha eliminato tutti i dazi doganali sui prodotti industriali e sulla maggior parte dei prodotti agricoli, esclusi alcuni particolari prodotti come lo zucchero (che ha quote personalizzate), prodotti agricoli freschi trasformati, (per i quali l’UE continua ad applicare un regime combinato di importazione) e alcuni tipi di pesci d’acqua dolce o pesce in scatola. Tuttavia, nel perseguimento della dichiarazione della Comunità Europea sulle misure commerciali eccezionali, all’Albania è concesso il diritto di sfruttare i benefici preferenziali in materia di esportazioni, quali risultanti dall’accordo interinale sul libero scambio e dal regolamento CE n. 2007/2000. In base a questo regolamento, i dazi doganali sui prodotti agricoli esportati allo stato naturale saranno interamente aboliti da parte dell’ UE. Ciò implica che l’Albania possa beneficiare di un regime più liberale degli scambi.

Il nuovo Codice doganale è entrato in vigore il 1 Gennaio 2015 assieme alle rispettive direttive per la sua attuazione, in ottemperanza all’acquis, per una vasta gamma di questioni e procedure. Il Codice è stato di nuovo modificato durante il mese di Marzo 2015, in modo da definire il funzionamento dei duty-free shops. Dal mese di Maggio 2015, le regole sull’orgine nell’ambito dell’Accordo di Stabilizzazione e Associazione (MSA) fanno riferimento alla Convenzione Regionale sulle Regole Preferenziali dell’Origine Pan-Euro-Med. Inoltre, la parte della legislazione che è entrata in vigore il 26 Agosto 2015, definisce il pagamento di una tariffa di scansione sulle singole dichiarazioni doganali. L’articolo 33 del MSA impedisce l’applicazione di obblighi doganali per le importazioni e le esportazioni, oppure di tariffe che hanno gli stessi effetti nel commercio tra la Comunità europea e l’Albania. Alcune sezioni del nuovo Codice sono entrate in vigore già dal 6.09.2014, mentre alcuni restanti articoli sono entrati in vigore il 1.06.2017.

 

Inoltre, l’Albania è parte del nuovo accordo di libero scambio, diversamente conosciuto come TFA, oppure come l’accordo di agevolazione del commercio. L’Albania ha ratificato tale protocollo il 10 maggio del 2016. L’entrata in vigore giunge dopo che la Ruanda, il Chad, l’Omani e la Giordania hanno ratificato il protocollo, completando in questo modo il quorum di 110 paesi che ha reso ufficiale il nuovo accordo. Questo nuovo accordo commerciale globale intende incentivare le esportazioni per almeno 1 trilione di dollari. L’accordo di agevolazione del commercio dovrebbe avere un impatto notevole nel commercio globale, in particolar modo tra i paesi poveri, in quanto porta alla standardizzazione delle procedure doganali, riducendo notevolmente i tempi, i costi e le burocrazie nel processo di passaggio delle merci in vari valichi frontalieri. Il TFA è considerato come storico da parte del WTO (World Trade Organization), in quanto è il primo accordo multilaterale in 21 anni. Tra i firmatari sono l’UE, Gli USA, la Cina e il Giappone.

Sdoganamento e documenti di importazione: il Paese gode di un accesso preferenziale al mercato UE, beneficiando di agevolazioni fiscali sulle esportazioni. In data 12/06/2006, UE e Albania hanno firmato un accordo di stabilizzazione e associazione (ASA) e un ulteriore Interim Agreement che consente la libera importazione delle merci dai Paesi UE. L’Interim Agreement è entrato in vigore il 01/12/2006 e, in base alla nuova normativa, l’83% dei prodotti industriali importati in Albania dai Paesi UE è esentato dalle tasse doganali. Per il restante 17% (idrocarburi, fertilizzanti, prodotti plastici, etc.) era prevista invece una graduale riduzione dei dazi in un periodo di cinque anni.

Le tariffe doganali sono applicate su tutte le merci specificate nella nomenclatura basata sul Sistema Armonizzato e il loro valore va dallo 0% al 15%. L’aliquota massima è applicata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, su: tessuti, gioielli e alcuni prodotti alimentari. L’aliquota più bassa (0%) viene applicata principalmente per aiuti umanitari e apparecchiature per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti.

Le tariffe doganali includono: a) tariffe e altri oneri normalmente applicati sulle merci inserite nel sistema armonizzato; b) misure della tariffa preferenziale contenute negli accordi bilaterali o multilaterali che contengono la clausola della tariffa presenziale; c) misure di riduzione o annullamento di dazi doganali per l’importazione di determinate merci (Favorable Tariff Treatment); d) altre misure tariffarie previste nell’ambito della politica commerciale albanese.

L’IVA sulle importazioni è pagata nel momento in cui le merci entrano nel territorio albanese, ed è applicata nella misura del 20% sul valore dei prodotti più il trasporto e i pagamenti assicurativi fatti fino al momento dell’entrata nel territorio. Nel valore tassabile è incluso inoltre il pagamento di qualsiasi tassa di import-export effettuato fino a quel momento.

Per i macchinari e gli equipaggiamenti importati per investimenti nella produzione, costruzione, trasporto, telecomunicazioni e le importazioni per la Corporazione albanese dell’energia (KESH) si applica il differimento del pagamento dell’IVA. Tale sistema prevede il pagamento dell’IVA solo nel momento in cui viene presentata la dichiarazione IVA presso l’Ufficio tasse dove è registrato l’imprenditore, comunque non oltre i 12 mesi. Il Ministero delle finanze può concedere un’ulteriore proroga, qualora la durata dell’investimento superi i 12 mesi.

Le esportazioni albanesi sono esenti da IVA. La dichiarazione di esportazione serve come prova dell’avvenuta esportazione. La Direzione Generale delle Dogane, al fine di creare un clima favorevole per gli operatori economici in direzione dell’agevolazione delle procedure di rilascio e verifica delle prove dell’origine, della riduzione dei costi amministrativi e del tempo impiegato per l’elaborazione dei mezzi in dogana, può autorizzare la concessione dello status di esportatore autorizzato. Un esportatore autorizzato è colui che in determinate condizioni è autorizzato dalle autorità doganali a effettuare di persona la certificazione dell’origine, tramite le dichiarazioni- fattura, a prescindere dal loro valore. Tuttavia, le autorità doganali possono altresì ritirare tale status, nel caso si verifica un uso improprio da parte dell’esportatore. La procedura di ottenimento dello status di esportatore autorizzato è stata definita dalle autorità doganali, sulla base di uno specifico regolamento, mentre vanno adempiti i seguenti criteri da parte dell’esportatore, il quale: a) deve aver esportato delle merci di origine preferenziale, con prove dell’origine preferenziale per un periodo minimo di due anni dalla data della domanda; b) deve avere una frequenza minima di almeno un carico di esportazione al mese, ovvero 12 esportazioni all’anno; c) deve presentare la documentazione necessaria che attesta lo status dell’origine delle merci; d) deve permettere l’ispezione dei conti finanziari e qualsiasi controllo della documentazione e fisico, considerato necessario da parte delle autorità doganali in merito alle prove dell’origine; e) deve aver assunto almeno un dipendente con conoscenze sulle regole dell’origine; f) non deve aver avuto nessun caso di contestazione delle prove dell’origine all’esportazione da parte delle dogane omologhe, negli ulti­mi due anni dalla data della richiesta; g) al momento della consegna della domanda per l’ottenimento dello status di esportatore autorizzato, non deve esistere nessun obbligo doganale non estinto.

Inoltre, con le nuove modifiche alla legge “Sull’approvazione della tariffa doganale”, si mira alla riduzione di alcune tariffe doganali applicate all’importazione che hanno a che fare con i prodotti usati nel campo della tecnologia dell’informazione.

Per le procedure di importazione è necessario presentare presso le autorità doganali: la dichiarazione di esportazione (CMR), il certificato EUR 1 (se la merce è stata prodotta in Europa), la fattura che accompagna la merce, il codice fiscale dell’importatore, l’assicurazione della merce e del mezzo di trasporto, il certificato di trasporto, il certificato di qualità, ecc.

 

Restrizione alle importazioni: ai sensi della L.10366/2010 e L.9981/2008 sull’Approvazione dei livelli della tariffa doganale, modificata, è vietata l’importazione di rifiuti urbani, melma delle acque reflue e rifiuti clinici.

 

Importazioni temporanee: sotto tale regime le merci non albanesi destinate alla riesportazione non possono essere commercializzate, poiché godono dell’esenzione totale o parziale di ogni diritto doganale se non soggette a nessuna variazione eccetto in caso di deprezzamento (periodo massimo di un anno). Il regime è consentito anche per: a) lavorazione attiva (regime a façon) per prodotti stranieri che subiscono trasformazioni nel territorio albanese senza essere sottoposti a tariffe doganali, eccetto per alcuni oneri amministrativi pertinenti la dogana, a condizione che tali prodotti risultino riesportati; b) lavorazione sotto il controllo doganale che permette l’importazione delle merci in Albania per operazioni che modificano la loro natura o il loro stato, senza il pagamento di dazi di importazione o altre misure di politica commerciale (i dazi saranno dovuti a prodotto finito e sdoganato); c) lavorazione passiva per merce albanese che può essere esportata temporaneamente per essere elaborata e successivamente reimportata con esenzione totale o parziale dei dazi doganali; d) regime di transito di merci e veicoli attraverso il territorio albanese è esente da qualsiasi dazio doganale, IVA e accise; e) regime di stoccaggio temporaneo con cui i prodotti assumono status di stoccaggio temporaneo dal momento in cui  entrano negli uffici doganali fino al momento della loro destinazione finale. Tali merci sono tenute in speciali aree autoriz­zate dalle autorità doganali.

 

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

 

Normativa sugli investimenti esteri: la L.10316/2010 riconosce le società di diritto europeo. La Legge prevede un nuovo tipo di tutela per gli investitori e gli investimenti esteri, denominata protezione statale speciale; la legge definisce che: a) non è necessaria nessuna autorizzazione preventiva in nessun settore per gli investimenti esteri; b) nessuna limitazione sulla percentuale di capitale straniero (è possibile detenere il 100% della società); c) gli investimenti esteri non possono essere espropriati o nazionalizzati né direttamente, né indirettamente, a eccezione di casi speciali di interesse pubblico previsti dalla legge; d) gli investitori stranieri hanno il diritto di trasferire dal territorio albanese qualsiasi risorsa finanziaria collegata agli investimenti; e) è applicato il trattamento più favorevole previsto dagli accordi internazionali; f) parità di trattamento per investitori locali e stranieri sia per quanto riguarda le attività e le strutture legali, che per l’applicazione del sistema fiscale. Tuttavia, sono previste delle eccezioni soprattutto per attività nel settore televisivo, servizi sanitari e legali. Ci sono anche delle limitazioni all’acquisto dei beni immobili: i terreni agricoli non possono, di massima, essere acquistati da stranieri ma possono essere affittati per un periodo di 99 anni; le proprietà commerciali possono essere acquistate ma solo se l’investimento proposto ha un valore di tre volte superiore al prezzo del terreno. Il sistema fiscale albanese non è in alcun modo discriminatorio nei confronti degli investitori stranieri. Allo stesso modo, la normativa concernente la disciplina degli appalti pubblici non fa alcuna distinzione tra società straniere e nazionali.

 

Legislazione societaria: le società in Albania

La legislazione albanese, ed in particolare la Legge n. 9901 del 14 aprile 2008 “Sui commercianti e le società commerciali” prevede la possibilità di costituire in Albania società commerciali sia a responsabilità limitata (Shoqëri me përgjegjësi të

kufizuar – Sh.p.k.) che per azioni (Shoqeri Aksionare – Sh.A) come anche la possibilità di costituire filiali (branch) ed uffici di rappresentanza di società straniere, per le quali debbono essere adottate le medesime procedure di registrazione al Registro delle Imprese della Repubblica d’Albania (QKB-CNI).

 

La Legge 9901 è il riferimento giuridico di riferimento per le società commerciali. Questa legge è ispirata alla disciplina contenuta nelle leggi commerciali francesi, italiane, tedesche ed inglesi. L’obiettivo principale è promuovere ed incoraggiare

lo sviluppo delle società private in Albania, nonché l’adeguamento della normativa albanese a quella in vigore nei Paesi dell’Unione Europea. La Legge 9901 non si applica alle organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni e fondazioni), le quali vengono disciplinate dalla Legge n. 8788 del 7 maggio 2001 “Sulle organizzazioni senza scopo di lucro”.

 

Al fine di costituire ed organizzare un società commerciale in Albania, l’investitore (anche straniero) può scegliere se:

  • costituire una società commerciale (società in nome collettivo, società in accomandita, società a responsabilità limitata, società per azioni);
  • costituire una filiale, branch o ufficio di rappresentanza;
  • costituire joint venture e società di fatto.

 

Altre regolamentazioni per le società di diritto albanese

  • La legge n. 9901 e la Legge n. 9723 del 3 maggio 2007 “Sul Centro Nazionale delle Imprese” (CNI oppure QKB in albanese) ha modificato il procedimento di registrazione delle imprese. Si è passati da una procedura gestita dal Tribunale che richiedeva alcuni giorni e numerosi passaggi amministrativi, ad un nuovo processo amministrativo razionalizzato, facile e piuttosto veloce. Avviare un’impresa è diventato più facile attraverso la pubblicazione on-line dei documenti pertinenti con riduzione dei costi di registrazione ed il consolidamento della registrazione per le tasse, per l’assicurazione sanitaria ed ai fini del lavoro, in una singola applicazione.
  • Le attività economiche, tra cui ad esempio turismo, edilizia, telecomunicazioni, energia, il finanziamento, il commercio del carburante, radio e trasmissioni televisive, pesca, il commercio dei prodotti medicali, richiedono una licenza specifica.
  • La legge n.10081 del 23 febbraio 2009 “Sulle licenze, autorizzazioni e permessi nella Repubblica D’Albania” ha previsto la costituzione di uno sportello unico per le licenze – Centro Nazionale per le Licenze (“CNL oppure QKL”), sulla base del principio di “one stop shop”. Ai sensi della Legge n. 131/2015 “Sul Centro Nazionale delle Imprese”, il QKL ed il QKR sono ormai sottoposti all’amministrazione del QKB. Il QKB nasce come nuovo soggetto giuridico che raccoglie le competenze ed offre in un “unico luogo” i servizi che prima era erogati in modo separato dal QKR e dal QKL.

 

La documentazione sommariamente richiesta dal Registro Nazionale delle Imprese (QKB-CNI) per la registrazione di una nuova società in Albania, comprende tra l’altro:

  • 1. L’atto di costituzione e lo statuto sottoscritti dai soci fondatori che devono contenere la denominazione della società, la sede legale, lo scopo sociale, il capitale iniziale, la durata (in Albania può essere illimitata) ed il nominativo/i del socio/i, l’amministratore/i oppure i direttori;
  • 2. Il modulo compilato è depositato dal rappresentante legale della società;
  • 3. La documentazione riguardante i soci fondatori ed amministratori della società.
  • In base alla normativa fiscale albanese, una nuova società è soggetta alle seguenti principali imposte.

Sono attualmente in vigore accordi bilaterali sulla doppia imposizione, tra l’Albania e i seguenti Paesi: Austria; Belgio; Bosnia ed Erzegovina; Bulgaria; China; Croazia; Repubblica Ceca; Egitto; Francia; Grecia; Ungheria; India; Italia; Kosovo; Latvia; FYROM; Malesia; Malta; Moldavia; Montenegro; Olanda; Norvegia; Polonia; Romania; Russia; Serbia; Singapore; Slovenia; Corea del Sud;  Spagna; Svezia; Svizzera; Turchia; Regno Unito; Irlanda; Germania;  Qatar; Kuwait 4; Emirati Arabi.

 

Brevetti e proprietà intellettuale

La normativa sulla proprietà intellettuale nella Repubblica di Albania è disciplinata in particolare dalla Legge 9947 del 27/04/2008 “Sulla Proprietà Industriale” e della Legge 9380 del 28/04/2005 “Sul Diritto d’Autore e Diritti Connessi”. L’Albania, inoltre, ha aderito a una serie di convenzioni e trattati internazionali istituiti sia per la tutela dei diritti d’autore, che per la tutela dei diritti di proprietà industriale. Le autorità pubbliche responsabili della tutela dei diritti di proprietà intellettuale sono l’Ufficio per i Diritti d’Autore dello Stato Albanese (UDASA) e la Direzione Generale dei Brevetti e dei Marchi (DGMB). Nel 2003, il Governo albanese ha approvato una legge anti pirateria, Legge 9124 del 29/07/2003, che ha modificato la legge in vigore, Legge 8410 del 30.09.1998 “Sulle Radio Televisioni pubbliche e private e ha imposto alle stazioni televisive di trasmettere solo i programmi che sono stati debitamente autorizzati a fini della radiodiffusione e trasmissione. La legge è riuscita a proibire la diffusione di film e programmi pirati, però non si è espressa sulla programmazione televisiva via satellite o via cavo. Al fine di colmare la lacuna normativa e regolamentare adeguatamente anche la radiodiffusione digitale, in data 28/05/2007, il Parlamento ha approvato la Legge 9742 “Sulle Trasmissioni Digitali”. Per quanto riguarda invece gli sviluppi normativi, l’Albania ha ratificato il 19/02/2007 l’Accordo dell’AIA del 1960 e ha ratificato nel 2000 l’Atto di Ginevra del 1999, concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. Nel 2000 l’Albania ha ratificato l’Accordo di Marrakesh ed è entrata a far parte del TRIPS (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale). Il Paese ha inoltre aderito all’Organizzazione Europea Brevetti e alla World Intellectual Patent Organization. Con la legge n. 10 del 14/02/2013 che ha modificato la legge n. 9947 del 27/04/2008 “Sulla Proprietà Industriale” è stato disposto un inasprimento delle sanzioni per le violazioni in tale materia. L’Albania è uno degli Stati firmatari dei seguenti accordi internazionali in materia di diritti di proprietà intellettuale: Convenzione sulla Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI); Convenzione dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche; Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti; Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi; Convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione; Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi; Trattato OMPI sul diritto d’autore; Protocollo di Madrid relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi; Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale; Convenzione sulla protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi; Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.

 

Sistema fiscale[2]

Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.

Il quadro normativo che regola il sistema fiscale in Albania è costituito principalmente dalle seguenti leggi e successive modifiche:

  • Legge n. 9920 del 19 maggio 2008 “Le procedure tributarie nella Repubblica d’Albania;
  • Legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 “L’imposta sui redditi nella Repubblica d’Albania”;
  • Legge n. 92/2014 del 24.07.2014 “L’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica d’Albania”;
  • Legge n. 7703 del 11 maggio 1993 “Sulla previdenza sociale nella Repubblica d’Albania”;
  • Legge n.10383 del 24 febbraio 2011 “Sulla previdenza obbligatoria sanitaria nella Repubblica d’Albania”;
  • Legge n. 9975 del 28 luglio 2008 “Le tasse nazionali”;
  • Legge n. 9632 del 30 ottobre 2006 “Il sistema delle tasse locali”;
  • Legge n. 61 del 24 maggio 2012 “Le accise”.

Inoltre, tramite la delibera 55 del 03/02/2010, del Consiglio dei Ministri “Sulle dichiarazioni telematiche obbligatorie riguardanti le tasse ed altri documenti relative alle tasse”, è stata resa obbligatoria la modalità telematica per le dichiarazioni tributarie.

 

Tassazione sulle attività d’impresa:

Persone giuridiche:

  • Imposta sull’utile – il 15% dell’utile di esercizio per tutti gli altri soggetti aventi un giro d’affari superiore ad ALL 8 milioni (equivalente a circa 58.823 Euro).
  • Imposta semplificata sull’utile – per i soggetti aventi un giro d’affari da ALL 5 milioni fino a ALL 8 milioni (equivalente a circa Euro 36.765 fino a Euro 58.823) l’aliquota dell’imposta semplificata sull’utile è pari al 5%; mentre i soggetti aventi un giro d’affari compreso tra 0 e ALL 5 milioni (equivalente a circa Euro 36.765) non sono più assoggettati all’imposta semplificata sull’utile;
  • Altri redditi – 15%;
  • IVA – 20%.

 

Imposta sui redditi delle persone fisiche: tassazione progressiva sulla base delle seguenti aliquote per salari, stipendi e altre indennità annue derivanti da rapporti di lavoro: da ALL 0 a ALL 30,000 l’aliquota è dello 0%, da ALL 30,001 a ALL 150,000 l’aliquota è pari al 13%, mentre per gli stipendi che superano i ALL 150,000, l’aliquota è del 23%. Sulla base delle modifiche apportate nel mese di marzo 2012, i contribuenti persone fisiche residenti in Albania, che realizzano redditi imponibili in Albania e all’estero, per un valore superiore ad ALL 2 milioni (equivalenti a circa Euro 14,706) hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi presso l’amministrazione centrale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza. Tale dichiarazione dovrà essere effettuata anche dai contribuenti non residenti che realizzano redditi imponibili in Albania.

 

Imposta sull’Utile

La legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 “Imposta sui redditi nella Repubblica d’Albania” (“Legge n.8438”), come successivamente modificata, ha sostanzialmente riformato il sistema tributario disciplinando il tema delle imposte dirette sulle persone fisiche e giuridiche.

Sono soggetti passivi d’imposta: le società, i gruppi di società, i consorzi ed anche gli enti di fatto, sia albanesi che stranieri, i quali conducono un’attività economica in Albania, ovvero tutti i soggetti vincolati al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)

La Legge n. 8438 stabilisce un criterio di territorialità, per cui sono tassati su tutte le loro fonti di reddito – anche se percepite dall’estero. Sono soggetti all’imposta sul reddito le persone giuridiche aventi la loro sede legale in Albania (residenza) e le persone giuridiche non residenti per le fonti di reddito comunque prodotte in Albania. Una persona giuridica è considerata residente nella Repubblica d’Albania qualora abbia la sede legale nel territorio albanese oppure la sede della gestione effettiva dei propri affari.

La base imponibile è determinata dalle risultanze del bilancio annuale d’esercizio e dalle scritture contabili ad esso annesse – redatte in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità. L’anno fiscale di riferimento inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Dal 1 gennaio 2014 l’aliquota d’imposta sull’utile è pari al 15%.

L’imposta sull’utile a carico della persona giuridica è determinata dall’autorità fiscale in base all’utile annuo stimato dichiarato dal contribuente, all’utile annuale dell’anno precedente, all’attività, ecc. L’imposta sull’utile viene versata dal soggetto giuridico su base mensile, e alla fine di ogni anno fiscale viene effettuato un conguaglio fiscale riguardante l’imposta sull’utile (cioè l’imposta sull’utile già pagato e l’imposta sull’utile risultante dal bilancio d’esercizio).

Le autorità fiscali hanno poteri discrezionali per ridefinire l’imposta sugli utili da pagare (in anticipo) se ritengono che gli utili dell’anno in corso sono superiori di almeno il 10% rispetto al periodo di riferimento.

La Legge n. 8438 ha introdotto un elenco analitico delle spese. Le spese non deducibili includono tra l’altro: quelle inerenti ai costi di acquisto, miglioramento, rinnovo e ricostruzione di beni ammortizzabili; aumenti di capitale; dividendi; interessi su prestiti che eccedano il tasso medio dichiarato dalla Banca d’Albania; spese di rappresentanza e per i ricevimenti eccedenti il 0,3% dei flussi di cassa annuali; spese per le sponsorizzazioni che eccedano il 3% del reddito prima della tassazione e le sponsorizzazioni per l’editoria che eccedano il 5% del reddito non tassato; spese per il consumo personale; doni; multe e ammende, interessi moratori e penali; salari e qualsiasi altra forma di compensazione connessa a rapporto di lavoro il cui pagamento non viene effettuato mediante il sistema bancario; pagamenti in contanti oltre il limite di legge; passivi relativi a prestiti effettuati dalla società nel caso in cui il prestito e l’anticipo versato eccedano di quattro volte l’apporto di qualsiasi socio al capitale sociale (non si applica alle banche, alle compagnie di assicurazione e di leasing); il surplus degli oneri sull’interesse netto che supera il 30% del reddito imponibile lordo prima del versamento degli interessi, delle imposte, della svalutazione e degli ammortamenti (EBITDA) nel caso di prestiti con parti correlate, prestiti o finanziamenti (non si applica alle banche, istituzioni finanziarie non bancarie, compagnie di assicurazione e società di leasing) e ogni altra spesa che non sia documentata.

La Legge n. 8438 include le regole dettagliate sui Prezzi di Trasferimento. Queste regole sono in linea con le linee guida OCSE sui Prezzi di Trasferimento del 2010.

Sono soggetti alle regole sui Prezzi di Trasferimento tutti i contribuenti che effettuano transazioni controllate transfrontaliere con parti correlate.

In particolare, due persone sono considerate parti correlate, se uno di esse partecipa, direttamente o indirettamente, alla gestione, controllo o al capitale dell’altra, o la stessa persona/e partecipa/no direttamente o indirettamente, alla gestione, al controllo o al capitale di entrambe le parti. Una persona verrà considerata partecipante direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di un’altra persona, se questa persona possiede direttamente o indirettamente il 50% o più del capitale sociale dell’altra persona, o effettivamente controlla le decisioni aziendali di detta altra persona. Le operazioni controllate sono considerate come operazioni tra parti correlate e rapporti tra una stabile organizzazione e la sua sede. Inoltre, qualsiasi transazione tra un soggetto residente od una stabile organizzazione in Albania di un soggetto estero a cui la transazione viene attribuita e un soggetto residente in una delle giurisdizioni che viene elencata nella Istruzione del Ministero delle finanze sulle giurisdizioni dei paradisi fiscali, è considerata una transazione controllata. L’allegato I dell’Istruzione fornisce un elenco di 65 paesi considerati paradisi fiscali, e in particolare: principato di Monaco, San Marino, Andorra, Liechtenstein, Filippine, Giamaica, Bahrain, Hong Kong, ecc. Le regole sui Prezzi di Trasferimento richiedono al contribuente coinvolto nelle transazioni controllate con parti correlate, di assicurare la conformità delle operazioni controllate con il “principio di mercato”. Quest’ultimo è equivalente al c.d. “arm’s length principle”, così come definito nel Modello di Convenzione Fiscale OCSE. Esso determina quando le condizioni in una transazione controllata sono paragonabili alle condizioni di transazioni tra parti indipendenti. A questo proposito, il test di c.d. confrontabilità è soddisfatto quando non ci sono grandi differenze che possono materialmente alterare l’indicatore finanziario esaminato al metodo del prezzo di trasferimento applicato, o qualora esistano tali differenze materiali possono essere fatti adeguamenti ragionevolmente accurati per eliminare il loro effetto. Legge n. 8438 elenca anche i cinque metodi approvati e raccomandati per determinare la conformità della transazione controllata con il principio del mercato. Per la precisione: 1) metodo del prezzo incontrollato comparabile; 2) metodo del prezzo di rivendita; 3) metodo del costo maggiorato; 4) metodo del margine netto della transazione; 5) metodo di divisione dell’utile della transazione. Laddove si può dimostrare che nessuno dei metodi approvati può essere ragionevolmente applicato, i contribuenti sono autorizzati a utilizzare altri metodi più appropriati. In ogni caso, i contribuenti non sono tenuti ad applicare più di un metodo per determinare la conformità con il principio del mercato. Una transazione controllata è soggetta ad aggiustamenti fiscali, dove l’indicatore finanziario, come ad esempio il prezzo, il margine o l’utile derivante dalle operazioni controllate testate dall’applicazione del metodo del Prezzo di Trasferimento selezionato, non rientra nella fascia di mercato. La fascia di mercato è una gamma di dati affidabili utilizzati per stabilire se le condizioni di una transazione controllata sono in conformità al principio dell’ “arm’s length”. Se un adeguamento effettuato da parte dell’amministrazione fiscale di un altro paese (che è parte di un trattato per l’eliminazione della doppia imposizione con l’Albania) si traduce in una doppia imposizione degli utili già tassati in Albania, l’amministrazione fiscale albanese, su richiesta del contribuente, valuterà la coerenza dell’adeguamento effettuato con il principio del mercato e qualora si concluda che lo stesso è conforme, farà un corrispondente adeguamento dell’onere fiscale del contribuente albanese. I contribuenti sono tenuti a segnalare tutte le transazioni controllate, presentando entro il 31 marzo dell’anno seguente la Notifica Annuale delle Transazioni Controllate, se il valore delle transazioni controllate, complessivamente, supera i 50 milioni di ALL (pari a circa Euro 367,647). La mancata presentazione tempestiva della notifica sottopone il contribuente ad una penalità di ALL 10,000 (pari a circa Euro 74) per ogni mese di ritardo. La Legge n. 8438 prevede che i contribuenti hanno il diritto di negoziare Accordi Preliminari sui Prezzi con le autorità fiscali, al fine di eliminare il rischio di adeguamenti dei prezzi di trasferimento.

 

 

L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ADEMPIMENTI

Dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova legge sull’Iva n.92 del 24 luglio 2014 “L’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica d’Albania”.

La nuova Legge è in linea con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006 “Sul sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto” e vuole fornire e garantire agli operatori economici regole più chiare

e dettagliate rispetto alla precedente normativa.

Sulla base della suindicata legge n. 92/2014 l’IVA viene applicata:

  1. alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto che esercita la propria attività d’impresa nel territorio della Repubblica d’Albania;
  2. alle importazioni di beni nel territorio della Repubblica d’Albania.

 

Sono soggetti passivi tutte le persone fisiche e giuridiche che effettuano forniture imponibili ed abbiano un fatturato annuo superiore a ALL 2.000.000 (equivalente a circa euro 14.810). Per le persone fisiche e giuridiche che operano nel settore dell’import/export, è obbligatorio essere registrati, indipendentemente dall’ammontare del fatturato annuo.

In base alla Decisione del Consiglio dei Ministri n. 953 del 29 dicembre 2014, sono state assoggettate al regime IVA le persone fisiche o giuridiche le quali esercitano una delle seguenti libere professioni: avvocato, notaio, medico, dentista, farmacista, infermiere, ostetrica, veterinario, architetto, ingegnere, medico di laboratorio, programmatore, economista, agronomo, revisore contabile, commercialista, perito immobiliare, indipendentemente dal giro d’affari annuo.

I soggetti passivi sono tenuti alla registrazione entro i primi quindici giorni dall’avvio dell’attività economica. In ogni ufficio distrettuale delle tasse opera un apposito ufficio per l’imposta sul valore aggiunto. L’aliquota dell’IVA è pari al 20%.

La base imponibile è il valore dei beni e dei servizi forniti, esclusa l’imposta sul valore aggiunto. La base imponibile delle merci importate include i costi di trasporto e di assicurazione, di importazione, spese, tasse, dazi o tariffe.

La Legge n. 92/2014 precisa che l’imposta sul valore aggiunto è pari allo 0% in alcuni casi, tra i quali:

(i) nelle seguenti operazioni di esportazione:

– fornitura di beni spediti o trasportati al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania dal venditore o per suo conto;

– fornitura di beni spediti o trasportati al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania da/o per conto di un acquirente non stabilito nel territorio della Repubblica d’Albania, ad eccezione dei beni trasportati dall’acquirente stesso e destinati all’attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto,

aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;

– fornitura di beni ad organismi no profit riconosciuti come tali da accordi speciali che li esportano fuori dal territorio della Repubblica d’Albania nell’ambito delle loro attività umanitarie, educative o caritative fuori dal territorio della Repubblica d’Albania;

– prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili importati per subire tali lavori nel territorio della Repubblica d’Albania e spediti o trasportati fuori dal territorio della Repubblica d’Albania dal prestatore di servizi o dal destinatario non stabiliti nel territorio della Repubblica d’Albania o per loro conto;

– prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, eccetto le prestazioni di servizi esenti, qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni.

(ii) fornitura di servizi relativi al trasporto internazionale di persone o beni;

(iii) fornitura di beni o prestazione di servizi alle organizzazioni internazionali riconosciute ed ai loro membri, fornitura di beni e di servizi nell’ambito delle relazioni diplomatiche;

(iv) fornitura di beni dichiarati, quali beni sottoposti al regime di custodia temporanea, fornitura di beni da collocare in una zona franca o in libero deposito, fornitura di beni in regime di deposito doganale o regime di perfezionamento attivo;

(v) fornitura di beni in acque albanesi per le attività legate alle attività off-shore, opere d’infrastruttura/piattaforme (perforazione, costruzione, manutenzione, uso, ecc.);

(v) prestazioni di servizi effettuate da intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi, quando partecipano a particolari operazioni previste dalla legge.

 

Inoltre, la legge n. 92/2014 prevede che certe forniture di beni e/o servizi sono esenti da IVA, tra i quali:

a) la fornitura di farmaci, dispositivi medici impiantabili attivi e dispositivi medici impiantabili;

b) la fornitura di servizi medici per dentisti e odontotecnici nell’esercizio della loro professione;

c) la fornitura di servizi da parte di associazioni autonome di persone, che svolgono un’attività che è esente da IVA o in relazione ai quali non sono soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari per l’esercizio di tale l’attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni, a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni della concorrenza;

d) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese quelle effettuate dai mediatori e dagli agenti di assicurazione;

e) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da chi li ha concessi;

f) la negoziazione o qualsiasi negoziazione di garanzie di credito o qualunque altro titolo per il denaro e la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso il credito;

g) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ad attività di scambio, di deposito e conti correnti, pagamenti, giroconti, debiti, assegni e ad altri strumenti negoziabili, ad eccezione del recupero dei crediti;

h) le operazioni, compresa la negoziazione, relative alla valuta, banconote o monete utilizzate quali mezzi di pagamento dalle banche, con l’eccezione di oggetti da collezione, vale a dire, monete d’oro, d’argento o altre monete metalliche e banconote che non sono normalmente utilizzate come mezzi di pagamento o monete di interesse numismatico;

i) le operazioni, compresa la negoziazione ma non la gestione e la custodia, con le azioni, con le partecipazioni nelle società od associazioni, obbligazioni, ed altri titoli;

j) la gestione di fondi speciali di investimento;

k) le scommesse, le lotterie ed altri giochi d’azzardo;

l) la fornitura di un edificio o di sue parti, e del terreno su cui sorge, oltre alla fornitura del processo di costruzione;

m) la fornitura di terreni;

n) la locazione di beni immobili;

p) la fornitura di servizi solo per la fase di esplorazione delle operazioni petrolifere, svolte da contraenti o subcontraenti,

certificati come tali da parte dell’Agenzia Nazionale delle Risorse Naturali per quanto riguarda l’attuazione della fase di esplorazione, così come la fornitura di merci importate da parte dei contraenti per l’un l’altro o da subcontraenti per i loro contraenti.

Per quanto riguarda l’importazione, sono esenti da IVA, tra l’altro, le seguenti operazioni:

a) la reimportazione, da parte di chi li ha esportati, di beni nello stato in cui sono stati esportati, se i prodotti sono esenti da dazi doganali;

b) l’importazione nei porti, dalle imprese di pesca marittima, di pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione per la commercializzazione, ma prima che vengano forniti;

c) l’importazione di macchinari e attrezzature nei seguenti casi:

(i) per la realizzazione dei contratti di investimento aventi un valore pari o superiore a 50 milioni di ALL (equivalente a circa euro 367,647);

(ii) per la realizzazione dei contratti di investimento nel settore del perfezionamento attivo e dell’agroindustria, a prescindere dal valore dell’investimento;

(iii) importazione di macchinari e attrezzature dai soggetti che vengono assoggettati all’imposta semplificata sull’utile della piccola imprenditoria;

d) le importazioni di beni e servizi impegnati nella realizzazione della fase di esplorazione delle operazioni petrolifere, svolte da contraenti o subcontraenti, certificati come tali da parte dell’Agenzia Nazionale delle Risorse Naturali.

Secondo la legge n. 92/2014, in determinate circostanze le autorità fiscali possono rimborsare l’IVA. Il contribuente può chiedere il rimborso IVA solamente in presenza delle seguenti condizioni:

a) il contribuente abbia portato avanti il relativo

importo come IVA a credito per tre mesi consecutivi;

b) l’importo richiesto superi ALL 400.000 (circa Euro 2.940).

Ai fini del rimborso dell’IVA, il contribuente deve presentare una “richiesta di rimborso” alla Direzione Regionale delle Imposte. Con la presentazione della richiesta, e se in possesso delle condizioni necessarie al rimborso, la Direzione Regionale delle Imposte ha l’obbligo di verificare la situazione fiscale e approvare l’importo di rimborso entro 30 giorni per gli esportatori e 60 giorni per tutti gli altri contribuenti. Qualora ritenuto necessario da parte dell’amministrazione fiscale (sulla base dell’analisi del rischio), la Direzione Regionale delle Imposte può procedere ad una verifica fiscale del contribuente.

La Direzione generale delle imposte informa che nel gennaio 2017 sono entrate in vigore alcune modifiche alla legge Sull’imposta sul Valore Aggiunto nella Repubblica d’Albania, le quali hanno a che fare con il diritto di scegliere l’attuazione dell’IVA nella vendita degli edifici. La delibera n. 953, del 29.12.2014, del Consiglio dei Ministri, definiva nell’articolo 5, il diritto di scegliere se applicare o meno l’IVA nella locazione. Con queste ultime modifiche, all’articolo 5 si aggiunge il punto /1, secondo cui è previsto anche il diritto di scegliere se applicare o meno l’IVA nella vendita degli edifici. Sono state effettuate inoltre, delle integrazioni ai punti 6 e 7, secondo cui si prevede il diritto di detrazione nei casi in cui si applica la scelta nella vendita degli edifici. Tuttavia, ai sensi della legge in vigore, tali diritti sono limitati e non si possono attuare da parte di contribuenti che vendono appartamenti, oppure nei casi in cui l’acquirente è un singolo individuo. Le sopracitate modifiche e integrazioni alla legge sull’IVA nella Repubblica d’Albania, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 2, del 16 gennaio 2017.

 

ALTRE TASSE – TASSE NAZIONALI

A causa delle scelte di politica economica e di distribuzione delle entrate che provengono dalla riscossione delle imposte e delle tasse da destinare sia al budget statale, che a quello degli enti di amministrazione locale, il sistema tributario albanese prevede la divisione tra tasse applicabili a livello nazionale ed imposte e tasse applicabili a livello locale.

Nel recente passato particolare attenzione si è data alle politiche di decentramento fiscale che assumono tra l’altro una particolare valenza strategica per lo sviluppo dell’economia locale.

La recente legge n. 9975 del 28 Luglio 2008 “Le tasse nazionali”, così come successivamente modificata, determina le tasse applicabili a livello nazionale e disciplina la loro esenzione.

Le tasse nazionali sono:

(i) tasse portuali;

(ii) la tassa di circolazione sulla benzina ed il gasolio e per la quota di benzina e gasolio contenuti nel biocarburante;

(iii) tassa degli automezzi usati;

(iv) royalties minerarie;

(v) tasse sugli atti e di bollo;

(vi) tassa del carbone sulla benzina, gasolio, sul carbone fossile, cherosene, solare, olio combustibile, coke di petrolio

nonché sulla benzina o il gasolio contenuti nel biocarburante;

(vii) tasse sulla pesca;

(viii) tassa sugli imballaggi di plastica e vetro;

(ix) tassa sul diritto d’uso del terreno statale in uso;

(x) tassa sui premi assicurativi scritti;

(xi) tassa di iscrizione iniziale e tassa annuale sui veicoli di lusso.

 

Altre tasse – tasse locali

La legge n. 9632 del 30 ottobre 2006, su “Il Sistema delle Tasse Locali”, così come successivamente modificata, disciplina le imposte e le tariffe da versare all’autorità fiscale locale.

Ai sensi e per gli effetti della sopra indicata legge 9632, sono considerate imposte locali:

(a) la tassa sulla proprietà immobiliare (fabbricati, terreni e terreni agricoli);

(b) la tassa sulla permanenza negli alberghi;

(c) la tassa sulle nuove costruzioni per le infrastrutture;

(d) la tassa sul trasferimento del titolo di proprietà sugli immobili;

(e) la tassa sulla pubblicità;

(f) e altre tasse c.d. temporanee.

 

La tassa sui fabbricati: si calcola in base alla superficie dei fabbricati ed è annuale, essa varia a seconda del distretto in cui

il fabbricato è situato. Ad esempio, per i distretti di Tirana si applicano le seguenti tasse:

(i) fabbricati ad uso commerciale: ALL 400/m2;

(ii) fabbricati utilizzati per le attività produttive: ALL 200/m2;

(iii) fabbricati di proprietà o in uso nei territori riconosciuti come villaggi turistici: ALL 400/m2;

(iv) altri fabbricati: ALL 100/m2.

 

Tale tassa è inferiore negli altri distretti.

La nuova legge sul Fallimento è entrata in vigore il 27 maggio 2017. 

Alla fine del mese di dicembre 2015, è entrata in vigore la legge sul Centro Nazionale del Business (QKB) In base alla legge, è stato costituito lo sportello unico che offre una serie di servizi per l’imprenditoria. In base a questa ristrutturazione, sono stati fusi il QKR (Centro nazionale di registrazione delle imprese) e il  QKL (Centro nazionale per le licenze), in un unico ente che è il QKB. Tutti gli sportelli di servizio nel territorio sono collegati on-line con il sistema centrale del QKB.

Tra le principali funzioni del QKB: a) tiene il registro commerciale, in ottemperanza alla legge che regola la registrazione del business; b) esegue le registrazioni nel registro commerciale, ai sensi delle disposizioni di legge che regolano la registrazione del business; c) esegue la registrazione dei soggetti di cui alla legge che regola la registrazione delle imprese, ai fini della registrazione fiscale, delle previdenze sociali e sanitarie e dell’ispezione dei rapporti di lavoro; d) rilascia certificati, estratti delle registrazioni e copie autenticate degli atti depositati, ai sensi della legge che regola la registrazione del business; e) pubblica i dati registrati, in ottemperanza alla legge che regola la registrazione del business e ne garantisce il libero accesso del pubblico; f) tratta le procedure di rilascio delle licenze, di autorizzazioni e di permessi, della loro modifica e revoca, ai sensi della legge sulle procedure di rilascio delle licenze, delle autorizzazioni e permessi; g) tiene e gestisce il Registro Nazionale delle Licenze, delle Autorizzazioni e dei Permessi; h) garantisce il libero accesso del pubblico nel Registro Nazionale delle Licenze, delle Autorizzazioni e dei Permessi; i) informa e fornisce consigli alle persone interessate sulle procedure di registrazione del business, sulle procedure per poter ottenere una licenza, un’autorizzazione o un permesso; j) offre la propria opinione su qualsiasi iniziativa legale o sub legale nel settore di registrazione di una impresa e del rilascio delle licenze, permessi e autorizzazioni; k) esegue degli studi sulla qualità del quadro regolatore, sostiene tramite l’informazione, analisi e consigli, il Ministro, il Consiglio dei Ministri o altre istituzioni centrali e indipendenti, in merito a delle loro iniziative in ambito normativo e di organizzazione, nel campo della registrazione del business e delle licenze, nonché assiste nella predisposizione delle politiche per il miglioramento del quadro regolatore in detti settori.

 

 

IL CODICE DEL LAVORO

I rapporti tra lavoratore e datore di lavoro sono regolati da contratti individuali di lavoro ai sensi della legge 7961 del 12 luglio 1995 “Codice del Lavoro” come modificato, che è stato in parte allineato alle principali direttive comunitarie in vigore. L’Albania aderisce a tutte le principali convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che proteggono i diritti dei lavoratori.

 

Contratti di lavoro e tipologie

I contratti di lavoro possono essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, tuttavia, come regola generale, i contratti di lavoro si considerano a tempo indeterminato qualora la durata non sia correttamente specificata nel contratto.

Ai sensi del Codice del Lavoro Albanese, il contratto di lavoro è un accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore che  disciplina le loro relazioni reciproche e ne stabilisce i rispettivi diritti e doveri.

Il contratto di lavoro deve essere in forma scritta e deve includere, tra l’altro, l’identità delle parti, il luogo di lavoro, la descrizione generale del lavoro, la data di inizio del lavoro, la durata del rapporto di lavoro, la durata dei permessi retribuiti, gli elementi della paga e la data di pagamento, il periodo di lavoro settimanale, il periodo di prova, il termine di risoluzione, i provvedimenti disciplinari, ecc.

 

Il Codice del lavoro albanese prevede:

  • Il contratto di lavoro part-time. In base a tale accordo, il lavoratore accetta di lavorare per il datore di lavoro per un certo numero di ore o giorni, ma in ogni caso inferiore al tempo di normale di lavoro per i dipendenti a tempo

pieno. Il dipendente part-time gode degli stessi diritti, in proporzione, dei dipendenti a tempo pieno;

  • Il contratto di lavoro a domicilio. In base a tale accordo, il lavoratore accetta di lavorare da casa o da un altro luogo concordato con il datore di lavoro. Il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti che lavorano a casa condizioni che non siano meno favorevoli di quelle previste per gli altri dipendenti che rendono servizi identici o analoghi in ufficio. Tuttavia, le disposizioni del Codice del lavoro legati al tempo di lavoro settimanale, pause, lavoro straordinario, durante le vacanze ufficiali, notturno, la ricompensazione per le difficoltà sul lavoro non sono applicabili al contratto di lavoro a domicilio;
  • Il telelavoro. Si tratta di una nuova forma di occupazione a distanza che viene eseguita attraverso la tecnologia informatica da casa o da qualsiasi altro luogo, come concordato tra il datore di lavoro e lavoratore. Il datore di lavoro deve fornire al telelavoratore condizioni che non siano meno favorevoli di quelle previste per gli altri dipendenti che rendono servizi identici o analoghi. Anche in questo caso, le disposizioni del Codice del Lavoro legati al tempo di lavoro settimanale, pause, lavoro straordinario, durante le vacanze ufficiali, il lavoro notturno, la compensazione per le difficoltà sul lavoro non sono applicabili al telelavoro;
  • Contratti di lavoro dell’agente commerciale. Secondo questa forma di contratto, l’agente commerciale (dipendente) ha l’obbligo di negoziare o di concludere un accordo al di fuori delle sedi aziendali per conto e secondo le istruzioni del datore di lavoro. Tale accordo presuppone un rapporto di subordinazione tra l’agente commerciale (dipendente) e il datore di lavoro, di conseguenza, una persona che svolge questa attività in modo indipendente non è considerato un agente commerciale ai sensi del Codice del Lavoro Albanese;
  • Il contratto di formazione professionale. Secondo tali accordi un maestro aiuta un apprendista a qualificarsi secondo le regole professionali e l’apprendista lavora per il maestro con lo scopo di acquisire il know-how dallo stesso;
  • Il lavoro temporaneo tramite Agenzia di Lavoro Interinale (“agenzia”). Il Codice del Lavoro introduce per la prima volta il concetto di Agenzia di Lavoro Interinale, come previsto dalla direttiva Agenzia di Lavoro Temporanea dell’UE (2008/104/CE). L’agenzia assume un dipendente che lavora, per un periodo temporaneo di massimo due anni, per conto di una società ricettiva (hosting) per tutta la durata del contratto. L’accordo scritto tra l’agenzia e l’hosting dovrebbe contenere condizioni sulla durata del rapporto di lavoro, sul posto di lavoro, la descrizione del lavoro e i

 

“Business Atlas 2018: guida agli affari in 55 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Redazione

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