In Sicilia partono le zone franche urbane per le imprese
PALERMO – Partono le Zone franche urbane (Zfu) in Sicilia, con la concessione di agevolazioni fiscali e contributive in favore delle piccole e micro imprese localizzate in territori caratterizzati da fenomeni di degrado sociale e urbano individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tenendo conto di specifici parametri socio-economici. Le aree individuate nell’isola sono 18, a disposizione ci sono 181.785.861,13 di euro.
Le Zfu sono state istituite dall’articolo 1, commi 340 e ss., della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006); successivamente, l’articolo 37 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto la possibilità di utilizzare le risorse riprogrammate del Piano di azione e coesione (Pac) ed eventuali ulteriori risorse regionali per finanziare le agevolazioni in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle zone urbane ricadenti nelle Regioni dell’Obiettivo convergenza ammesse e finanziate dalla delibera Cipe n. 14 del 2009 (per la Sicilia Catania, Erice, Gela), nonché in quelle dichiarate ammissibili nella relazione istruttoria allegata alla suddetta delibera (per la Sicilia Aci Catena, Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto, Giarre, Messina, Sciacca, Termini Imerese, Trapani). Inoltre la Regione siciliana con l’articolo 67 della legge n. 11 del 12 maggio 2012 ha previsto l’istituzione di ulteriori Zone franche urbane, individuate secondo i criteri definiti dalla delibera Cipe n. 5 del 2008 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 14180 del 26 giugno 2008 (Bagheria, Enna, Palermo-porto, Palermo-Brancaccio e Vittoria).
La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 319 della legge 27 dicembre 2013 n. 147) ha disposto, infine, l’estensione delle agevolazioni anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall’articolo 23, comma 45, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Il plafond finanziario è così definito: 147 milioni di euro a valere sul Piano azione coesione, terza e ultima riprogrammazione, nell’ambito delle misure anticicliche; 37.752.861,13 mln di competenza della Regione siciliana, che integrano lo stanziamento previsto dal Pac. La ripartizione delle risorse per ciascuna Zona franca urbana è stata effettuata dal Ministero sulla base dei criteri di riparto delle risorse disponibili indicati nella delibera Cipe n. 14/2009.
Possono beneficiare delle agevolazioni le micro e piccole imprese già costituite alla data di presentazione dell’istanza e regolarmente iscritte al registro delle imprese, che svolgano la propria attività, all’interno della Zfu, si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Inoltre, qualora si tratti di imprese che svolgono attività non sedentaria è necessario, alternativamente, che presso l’ufficio o locale all’interno della Zfu sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore lavorative; l’impresa realizzi almeno il 25% del proprio volume di affari da operazioni effettuate all’interno della Zfu.
Per “microimprese” si intendono le aziende che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro; per “piccole imprese” si intendono invece le aziende che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro. E’ necessario che le imprese abbiano un ufficio o locale destinato all’attività, anche amministrativa, all’interno del territorio di riferimento, regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e risultante dal relativo certificato camerale (quindi non è indispensabile che nella zona franca sia localizzata anche la sede legale). Per ufficio o locale, infatti, si intende la sede legale, amministrativa, produttiva o qualsiasi altra sede secondaria o unità locale dell’impresa, così come risultante dal certificato camerale. Sono considerate non sedentarie le attività esercitate prevalentemente al di fuori di un ufficio o locale aziendale e svolte principalmente direttamente presso la clientela dell’impresa o in spazi pubblici. A tal proposito la circolare ministeriale chiarisce, a fini esemplificativi e non esaustivi, che sono considerate attività di tipo non sedentario: i venditori ambulanti, le imprese di costruzione, gli idraulici e i parrucchieri che svolgono la propria attività prevalentemente presso l’abitazione dei clienti; mentre sedentarie si considerano, invece, le attività manifatturiere svolte all’interno di uno stabilimento produttivo, gli esercizi commerciali, i ristoranti, i saloni di parrucchiere. Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e più in generale i professionisti, purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell’istanza, al Registro delle imprese. Il soggetto richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, deve essere non solo iscritto al Registro delle imprese ma svolgere anche attività di impresa. La mera iscrizione al Registro delle imprese ai soli fini di conoscenza e pubblicità, non accompagnata dallo svolgimento di un’effettiva attività di impresa, non rileva, dunque, ai fini dell’accesso alle agevolazioni.
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